Nicoletta Mantovani:
il dato sensibile ferma
la cronaca scandalistica
3 novembre 2007
(avv. Antonello Tomanelli)
Le vicende che hanno riguardato Nicoletta Mantovani, moglie del defunto Luciano Pavarotti, pongono delicate questioni in tema di tutela della privacy, con particolare riferimento ai dati riguardanti lo stato di salute, rientranti nella categoria dei dati cosiddetti sensibili.
I fatti sono noti. All’indomani della morte di Pavarotti, avvenuta il 6 settembre 2007, molti organi di informazione si concentrano sui misteri del suo testamento e sui profondi conflitti che a riguardo esisterebbero tra Nicoletta Mantovani e le figlie di primo letto del tenore. Si arriva a parlare di indebite pressioni esercitate su Pavarotti poco prima della morte, tanto che la Procura di Pesaro apre un procedimento penale per il reato di circonvenzione di incapace.
E’ in questo clima che il settimanale “Chi” del 31 ottobre diffonde la notizia secondo cui Nicoletta Mantovani sarebbe da alcuni anni affetta da sclerosi multipla. Secondo il settimanale, la notizia si ricaverebbe dalle frequenti visite effettuate dalla Mantovani al Multiple Sclerosis Research Center di New York. La notizia viene poi ripresa da diversi quotidiani e tg nazionali.
Qui va fatta una premessa. E’ possibile che Nicoletta Mantovani abbia dato il preventivo consenso alla diffusione della notizia, rendendo in tal modo lecita la diffusione dei dati sensibili relativi alla sua malattia. La circostanza è in parte desumibile dalla sua partecipazione alla trasmissione del 27 ottobre “Che tempo che fa” condotta su Raitre da Fabio Fazio, nel corso della quale non ha manifestato il minimo disappunto per la vicenda. Né ha in qualche modo preannunciato azioni legali. Tuttavia, quanto qui si dirà presuppone invece che la Mantovani non abbia fornito alcun consenso alla diffusione dei dati sulla sua malattia, poiché è solo presupponendo la mancanza del consenso che il caso può presentare aspetti interessanti e al tempo stesso complessi.
Il diritto di cronaca colloca il giornalista in una posizione privilegiata in materia di trattamento dei dati personali fin dal momento della loro raccolta, dispensandolo dall’obbligo di rendere l’informativa quando “ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa” (art. 2 codice di deontologia). Sulla problematica si veda Il trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica. Nel caso del classico scoop, il giornalista può quindi agire di nascosto nel carpire la notizia.
Ma una volta raccolti i dati personali, il giornalista deve fare i conti con il limite derivante dall’interesse pubblico alla loro diffusione (ovviamente in assenza del consenso dell’interessato). Lo dice l’art. 137, comma 3°, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy): “In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 [finalità giornalistiche], restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”.
Qui l’interesse pubblico va necessariamente relazionato alla persona di Nicoletta Mantovani, cui i dati sensibili si riferiscono. Si tratta quindi di analizzare il suo personaggio, in modo da verificare quando fatti che la riguardano posso legittimamente formare oggetto di cronaca.
Nicoletta Mantovani è certamente un personaggio pubblico. Andrebbe dunque applicata la norma contenuta nell’art. 6, comma 2°, codice di deontologia, secondo cui “La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. La norma viene poi sostanzialmente riprodotta, con riferimento allo stato di salute, nell’art. 10, comma 2°, codice di deontologia: “La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”. Dato per scontato che essere affetti da sclerosi multipla è circostanza che rientra nella propria sfera privata, va quindi verificato se e in che misura la malattia può incidere sul ruolo o sulla vita pubblica di Nicoletta Mantovani. Ma qual è il ruolo di Nicoletta Mantovani nella società e in cosa consiste la sua vita pubblica?
La dimensione pubblica di Nicoletta Mantovani è di tipo derivato. E’ un personaggio pubblico in quanto moglie di Pavarotti. In altre parole, non esiste un rapporto diretto e autonomo tra Nicoletta Mantovani e la collettività, perché la sua dimensione pubblica è “trainata” da quella del celebre tenore, unico termine del rapporto con la collettività. Ne deriva che a Nicoletta Mantovani non può attribuirsi un “ruolo” pubblico, una vita pubblica sganciata da quella del celebre tenore.
Di qui una fondamentale conseguenza: un fatto riguardante Nicoletta Mantovani può considerarsi di interesse pubblico soltanto quando incide sul rapporto tra Pavarotti e la collettività, ossia quando la sua pubblicizzazione contribuirebbe a rappresentare quel rapporto in termini di verità, secondo i principi del diritto di cronaca. Ed essendo evidente che la sclerosi multipla di Nicoletta Mantovani non può in alcun modo mutare i termini sostanziali del rapporto tra Pavarotti e la collettività, ne deriva che il dato (sensibile) della malattia, in mancanza del consenso della stessa, non può essere diffuso, in quanto circostanza priva di obiettivo interesse pubblico.
A conclusioni opposte si sarebbe dovuti giungere se ad esempio lo stesso Pavarotti, ancora in vita, fosse stato colto da una grave malattia, tale da menomarlo nelle sue capacità canore. In quel caso la diffusione della notizia sul suo stato di salute (dato sensibile) sarebbe stata coperta dal diritto di cronaca, perché avrebbe finito per rappresentare in termini di verità il suo rapporto con la collettività, quest’ultima unicamente e obiettivamente interessata al suo talento artistico (sulla problematica in generale si veda La diffusione di dati sensibili). Così come può sostanzialmente ritenersi legittima la diffusione delle notizie sul pietoso stato di salute in cui versava Britney Spears dopo essere stata ricoverata per cronica intossicazione da alcol e stupefacenti.
Dunque, non sussiste alcun interesse della collettività ad acquisire il dato sensibile relativo alla malattia di Nicoletta Mantovani. Tuttavia, la stessa rimane sempre un personaggio pubblico, anche se a notorietà derivata. Di conseguenza, può essere legittimo bersaglio della cronaca scandalistica, come tutti i personaggi comunque noti, a prescindere dalla sussistenza di un interesse pubblico, soprattutto in considerazione del gossip che ha accompagnato le nozze con il celebre tenore.
Come si è già avuto modo di spiegare, la cronaca scandalistica si situa all’estrema periferia del diritto di cronaca. Non soddisfando mai il requisito dell’interesse pubblico, implica sempre una violazione del diritto alla riservatezza. Pertanto, è legittima solo se vi è il consenso, esplicito o implicito, dell’interessato alla divulgazione del fatto privato.
Come già precisato all’inizio, qui si parte dal presupposto che Nicoletta Mantovani non abbia fornito un consenso esplicito (ad esempio attraverso la cosiddetta “liberatoria”). Resta quindi da verificare se nel comportamento di Nicoletta Mantovani antecedente la pubblicazione della notizia, possa ravvisarsi un consenso implicito.
Secondo quanto sostenuto dal settimanale “Chi”, la malattia di Nicoletta Mantovani si è potuta apprendere dalle sue frequenti visite all’istituto newyorkese. Tant’è che l’articolo è accompagnato da una fotografia che ritrae Nicoletta e la figlia Alice mentre “si avviano verso l’edificio che ospita il Multiple Sclerosis Research Center, il centro di studi e profilassi della sclerosi multipla”. Qui vi sono due circostanze da tenere presenti.
La prima circostanza è che Nicoletta Mantovani, essendo un personaggio pubblico (nei termini sopra chiariti) non può vantare un diritto all’immagine, poiché secondo l’art. 97 L. n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore) “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà […]”. Dunque, la sua immagine è liberamente riproducibile in quanto personaggio noto. La seconda circostanza è che la fotografia è stata scattata in un luogo pubblico, come è senz’altro da considerare la pubblica via che conduce al Multiple Sclerosis Research Center di New York. Sembrerebbe, quindi, doversi concludere che Nicoletta Mantovani ha rinunciato a mantenere riservato il proprio comportamento, consistente nell’entrare più volte in un istituto specializzato nello studio della sclerosi multipla.
Ma non è così. E’ vero che, secondo i principi che vanno applicati in materia di cronaca scandalistica, il consenso deve ritenersi implicito quando il comportamento del personaggio, tenuto in luogo pubblico, è tale per cui il cronista si limita a compiere un’attività marginale per apprendere la notizia. Ad esempio, se la notizia è racchiusa in una fotografia scattata senza particolari sforzi o accorgimenti sulla spiaggia di una frequentata località turistica, significa che il personaggio ha rinunciato a mantenere riservato il proprio comportamento. E, al contrario, se il fotografo ha dovuto appostarsi su un albero, armato di potente teleobiettivo, per sorprendere il vip disteso in compagnia di persona diversa dal proprio partner su una spiaggetta raggiungibile solo in barca, non si può certo sostenere il consenso implicito del vip, anche se tecnicamente quella spiaggetta rientra nel concetto di “luogo pubblico”.
Ma è anche vero che il ragionamento non può applicarsi al caso di Nicoletta Mantovani. Tecnicamente, infatti, la notizia carpita dal fotografo di “Chi” è che la moglie di Pavarotti visita spesso il Multiple Sclerosis Research Center. Ed è soltanto a questa circostanza che, al limite, può riferirsi l’eventuale consenso implicito di Nicoletta Mantovani, non certo al dato sensibile relativo alla malattia.
In realtà, proprio da un punto di vista logico il concetto di dato sensibile mal si concilia con la cronaca scandalistica. Se infatti la cronaca scandalistica può legittimamente avere ad oggetto i comportamenti dei vip quando sono tenuti alla luce del sole, è difficile concepire un dato sensibile che viene manifestato attraverso un comportamento in pubblico, tanto da rinvenire un consenso implicito dello stesso interessato alla sua diffusione. A meno che non sia il vip stesso a comunicare espressamente il dato sensibile, ad esempio annunciando la sua malattia o parlando della sua omosessualità. Ma è chiaro che in questi casi non è più corretto parlare di “consenso”, poiché è lo stesso personaggio a creare la notizia.