Il caso Morgan:
quando il moralismo
diventa un abuso
Bologna, 8 febbraio 2010
(avv. Antonello Tomanelli)
Forse non sapremo mai i veri motivi per cui Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato escluso con ignominia dalla sessantesima edizione del Festival di Sanremo, dopo l’intervista resa a “Max”. Un’intervista in cui ammette candidamente l’uso abituale di cocaina, descrive uno stile di vita non proprio consono a quello praticato dalle famiglie media che assistono al Festival della canzone italiana, ma tira anche frecciate a Silvio Berlusconi, che “ha infarcito la Rai di scagnozzi”, compresa Maria De Filippi, definita dall’artista “cattiva”.
Sta di fatto che, per quanto ci si sforzi, non si riesce ad intravvedere un motivo legittimo che possa giustificare la sua esclusione, ammesso che questa sia stata indotta dalle sue affermazioni circa il consumo di stupefacenti. Vediamo di analizzare la fattispecie.
Il Festival di Sanremo va visto come un concorso, indetto annualmente, accompagnato da un regolamento, che può essere assimilato ad un bando di gara, ossia a quell’insieme di regole che disciplina una competizione tra partecipanti. Quel bando è contenuto nel regolamento di Sanremo 2010, scritto in un linguaggio poco raffinato e molto approssimativo, che disciplina le modalità di partecipazione e di svolgimento del Festival.
Sinteticamente, il regolamento disciplina le modalità di iscrizione nonché i requisiti che devono possedere le canzoni, suddivise nella sezione “artisti” (16 canzoni) e nella sezione “Sanremo Nuova Generazione” (10 canzoni, per partecipanti di età compresa tra i 14 e i 39 anni). Le canzoni presentate dagli artisti devono possedere i caratteri della “novità”, nel rispetto del diritto d’autore, e non devono incitare all’odio o alla discriminazione, pena la loro esclusione. Altri casi di esclusione riguardano la consegna del materiale richiesto in ritardo o in forma incompleta. Null’altro.
E una volta selezionati gli artisti, nulla può impedire loro di esibirsi. Gli unici limiti sono quelli imposti dall’art. 24 (“Gli artisti partecipanti non potranno, nel corso delle loro pubbliche esecuzioni, fare dichiarazioni a Sanremo 2010, se non preventivamente concordate con l’Organizzazione”) e dall’art. 25 (“Gli artisti durante le loro esibizioni non potranno assumere atteggiamenti e movenze o usare abbigliamenti e acconciature in contrasto con i principi del buon costume ovvero in violazione di norme di legge o di diritti anche di terzi. Non potranno pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario aventi riferimenti, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali”).
In altre parole, nel regolamento non vi è traccia di norma che legittimi l’esclusione dell’artista, una volta selezionato, per dichiarazioni o comportamenti esterni, e addirittura precedenti l’inizio della competizione canora, ossia proprio quello che è capitato a Morgan.
Il fatto che il Festival di Sanremo sia completamente organizzato e gestito, anche come strutture, da Raiuno, potrebbe far ritenere applicabile alla fattispecie in questione le norme contenute nel codice etico Rai, il quale, in particolare all’art. 7.3, nel richiedere “ai propri dipendenti di mantenere l’ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui”, reputa pregiudizievole il “prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche, di stupefacenti o sostanze di analogo effetto” e il “consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa”, ed equipara a tali situazioni “gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, ove incidano sulla qualità dell’ambiente di lavoro”. Per poi sanzionare all’art. 10 eventuali violazioni del codice etico con provvedimenti che possono arrivare alla destituzione, dato che “l’osservanza del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali”.
Ora, considerando che quelle dichiarazioni precedono l’inizio del Festival, l’unica disposizione, tra quelle contenute all’art. 7.3, che parrebbe appena applicabile a Morgan è l’ultima, avendo candidamente ammesso la sua dipendenza dalle droghe. Anche se, per la verità, riesce difficile capire in che termini la sua dipendenza possa aver inciso “sulla qualità dell’ambiente di lavoro”, come si esprime la norma.
In realtà, il codice etico Rai non è affatto applicabile al caso Morgan, semplicemente perché è impossibile considerarlo un “dipendente” o anche solo un “collaboratore” della Rai, quindi destinatario delle norme contenute nel codice etico. Non deve trarre in inganno la circostanza che egli si sarebbe esibito in prima serata su Raiuno. In questo caso, il rapporto tra Morgan e la Rai è unicamente disciplinato dal regolamento di Sanremo 2010, che non contempla alcuna sanzione per il comportamento da lui manifestato.
Ciò porta a ritenere illegittimo il provvedimento di esclusione di Morgan dal Festival di Sanremo. Un provvedimento senza ombra di dubbio dettato più da un bieco moralismo, che non da una applicazione del regolamento. E che legittimerebbe l’escluso ad intraprendere concrete iniziative giudiziarie per il risarcimento degli ingenti danni sofferti.