Corte di Cassazione sul web:
'Il forum non è stampa'.
Ma il resto sì?
Bologna, 16 marzo 2009
(avv. Antonello Tomanelli)
Su cosa la Corte di Cassazione, con la sentenza 10 marzo 2009 n. 10535, abbia voluto dire circa lo scottante problema dell’applicabilità delle leggi sulla stampa ai contenuti della Rete, c’è ancora confusione. Alcuni dicono che si tratta di una sentenza buona, senza però spiegare il perché. Altri dicono che è un attentato alla libertà di pensiero. Proviamo a fare un po’ di chiarezza, nei limiti del possibile.
Casus belli è l’avvio, sul forum del sito dell’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), di una discussione sui preti pedofili. Appaiono messaggi fortemente critici nei confronti della Chiesa Cattolica. La procura di Catania, nell’ambito del procedimento penale avviato a seguito della denuncia sporta dalla Associazione Meter di don Fortunato Di Noto per il reato di vilipendio della religione cattolica, chiede e ottiene dal Gip il sequestro preventivo del forum (non dell’intero sito). L’Aduc ricorre al tribunale del riesame, il quale revoca il provvedimento di sequestro del forum mantenendolo però per nove messaggi, quelli ritenuti più blasfemi.
Ma l’Aduc insiste e ricorre in Cassazione. Sostiene che tutto ciò che circola in Rete è assimilabile al concetto di “stampa”. E invoca l’applicazione dell’art. 21, comma 3°, Cost., che autorizza l’autorità giudiziaria al sequestro della stampa solo “nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”.
La strategia dell’Aduc è chiara. Se si equiparassero i contenuti della Rete alla Stampa, verrebbe meno la possibilità della magistratura di procedere al sequestro preventivo, rimedio di carattere generale che viene disposto “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati” (art. 321 del codice di procedura penale). La possibilità del sequestro preventivo verrebbe meno perché è il già visto art. 21, comma 3°, Cost. a vietarlo per la stampa. Attualmente, infatti, gli unici casi in cui la legge autorizza “espressamente” (come dice l’art. 21 Cost.) l’Autorità giudiziaria al sequestro preventivo della stampa riguardano soltanto le pubblicazioni oscene o offensive della “pubblica decenza” (art. 2 Regio decreto legislativo n. 561/1946, ma si consideri la mutevolezza di concetti quali “osceno” e “decenza”) e le pubblicazioni che costituiscono apologia del fascismo (art. 8 legge n. 645/1952).
Ma quella dell’Aduc è una strategia suicida, perché si basa sulla totale equiparazione della “manifestazione del pensiero” al concetto di “stampa”. Ed è proprio tale equiparazione che la Suprema Corte non accetta. In effetti, tra i due concetti vi è un rapporto che può definirsi di genere a specie. La stampa altro non è che una species del genus manifestazione del pensiero. Meglio, è il più qualificato strumento di manifestazione del pensiero. Per questo motivo l’art. 21 Cost. è strutturato in maniera tale da garantire in generale a “tutti” la libertà di manifestazione del pensiero (comma 1°) ma prevedendo per la stampa, nei successivi commi, una tutela rafforzata (il divieto di censura e le limitazioni al potere di sequestro).
E la Cassazione qualifica il forum quale mero “gruppo di discussione”, riconducendolo alla generica libertà di manifestazione del pensiero, negandogli così la tutela rafforzata di cui beneficia la stampa.
Ma la sentenza dice qualcosa di più. Ecco il passo più importante: “Gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell’ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall’art. 1 della legge 7 marzo 2001 n. 62, che ha esteso l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa) al ‘prodotto editoriale’”. Insomma, la Cassazione conia una nozione estesa di stampa, che arriva a comprendere il “prodotto editoriale” così come delineato dall’art. 1 L. n. 62/2001, il quale stabilisce che “Per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”. Dunque, anche qualsiasi sito web.
E alla pubblicazione sul web il legislatore, come fa notare la Suprema Corte, ha esteso gli obblighi di cui all’art. 2 L. n. 47/1948 (“legge sulla stampa”): “Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore”.
Tirando le somme, che significa tutto ciò?
Significa che la Corte di Cassazione considera le pubblicazioni in Rete alla stregua di “stampa”, ad eccezione dei forum. Un precedente di un’importanza micidiale. A meno di non voler contraddire la Cassazione, nessun giudice potrà operare il sequestro preventivo di una pagina web recante il nome dell’autore, il luogo e la data di pubblicazione, come prescrive l’art. 2 L. n. 47/1948 (legge sulla stampa), salvo non si tratti di pubblicazione oscena o di apologia del fascismo. Proprio perché opererebbe la tutela costituzionale (rafforzata) di cui all’art. 21, comma 3°, Cost. anche per i siti web.
Una tutela costituzionale di cui però non beneficiano i forum, precisa la Cassazione. E’ una conclusione che risponde ad una logica. Il forum è un gruppo di discussione, i cui messaggi provengono da soggetti che si inseriscono in uno spazio creato dal titolare del dominio (o dal gestore del sito) che decide l’oggetto della discussione. In questo modo gli interventi nel forum sono accessori rispetto al messaggio principale, che apre il tema. Giustamente la Cassazione paragona gli interventi dei partecipanti al forum ai messaggi che “possono essere lasciati in una bacheca”, presupponendo che la bacheca sia stata creata da un soggetto determinato che decide di ospitare le manifestazioni di pensiero di un numero indeterminato di persone. Il concetto di “stampa” include lo spazio web creato da un soggetto in osservanza degli obblighi di cui al già visto art. 2 L. n. 47/1948, ma non può ricomprendere quello messo a disposizione del quisque de populo.
Sotto questo aspetto, i messaggi postati dai partecipanti a un forum sono assimilabili ai tazebao che accompagnano una manifestazione di piazza. Quanto scritto sui cartelloni utilizzati nei cortei rientra nella libertà di manifestazione del pensiero (in particolare, nel diritto di critica). Ma nessuno potrebbe seriamente dubitare della legittimità del loro sequestro da parte delle forze dell’ordine presenti in loco nell’eventualità in cui contenessero messaggi diffamatori, proprio per l’impossibilità di ricondurli al concetto di “stampa” (anche se in alcuni casi il sequestro viene compiuto illegittimamente).