Carta di Treviso
I giornalisti italiani nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:
il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, di proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto all'educazione ed un'adeguata crescita umana nonché i principi ribaditi dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e in particolare:
che il bambino deve crescere in un'atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";
che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy, né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere;
che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento;
consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale per i minori. Quest'ultimo, all'art, 13 prescrive il «divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato». Il nuovo Codice di procedura penale, all'art. 114, comma 6, vieta «la pubblicazione delle generalità e dell'immagine di minori testimoni, persone offese e danneggiate…».
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un'informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese; la FNSI e l'Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, collaborazione con Telefono Azzurro, il seguente protocollo di intesa:
a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;
b) la tutela della personalità del minore si estende anche tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozioni e affidamento, figli di genitori carcerati, ecc.), in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;
c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell'interesse del minore;
e) se, nell'interesse del minore esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineando l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca con inchieste, speciali, dibattiti la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità.
FNSI e l'Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze
ad individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
a prevedere che nei testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infanzia;
a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all'Unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante della legge sul sistema radiotelevisivo;
a prevedere, attraverso l'auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
a richiamare i responsabili delle reti nazionali ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.
FNSI e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione con Telefono Azzurro, insieme con le altre componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato nazionale permanente di Garanti che possa – sentiti anche costituendi gruppi di lavoro – tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professionale; tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori, di propria iniziativa.
Treviso, 5 ottobre 1990
I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione , anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.
In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell'impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.
1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.
2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.
3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.
4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc….) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.
5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.
I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23 24 25 novembre 1995 per la chiusura del Convegno "Il Bambino e l'informazione" impegnano inoltre
il Comitato Nazionale di Garanzia a:
a) diffondere la normativa esistente;
b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;
c) attuare l'Osservatorio previsto dalla Carta dì Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;
d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell'attività svolta e di presentazione dei dati dell'Osservatorio;
e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici;
f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;
g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell'emergenza.
il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a:
a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;
b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l'iniziativa dei Consigli regionali dell'Ordine;
c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.
Treviso, 25 novembre l995