LA CONTINENZA FORMALE

La continenza formale è il requisito che attiene alle modalità di comunicazione della notizia. Questa deve riportare il fatto nei suoi elementi oggettivi così come appresi dalla fonte. Il giornalista non deve essere altro che un tramite tra la fonte e il lettore. Qualsiasi artificio adoperato dal giornalista che, eccedendo lo scopo informativo, condizioni la genuinità della notizia, vìola il requisito della continenza formale.

L’artificio può consistere nell’uso di un linguaggio colorito ed incauto, nel porre l’accento volutamente su un particolare aspetto del fatto, nell’adoperare termini tali da comunicare un messaggio sottinteso diverso, nell’accostare l’evento narrato ad altro evento in modo da attribuire al soggetto un fatto diverso e ulteriore rispetto a quello originario. Tutto questo può indubbiamente produrre un effetto lesivo. E in qualunque forma si manifesti, la violazione del requisito della continenza formale va a scapito della obiettività della notizia.

La violazione del requisito della continenza formale può avvenire in diversi modi, per semplicità riconducibili a due categorie generali, tra di loro in qualche modo opposte.

La prima categoria è rappresentata dalla violazione palese. E’ una violazione che si verifica raramente e che non pone particolari problemi di individuazione. Attiene principalmente al tono adoperato nella narrazione del fatto. E’ una violazione diretta, che non necessita di uno sforzo intellettivo per essere individuata. Il tono è sproporzionatamente scandalizzato e vi è un'eccessiva drammatizzazione della vicenda, oppure risulta fuori luogo l’inserimento di aggettivi estremi e peggiorativi come “impressionante”, “sconcertante”, “incredibile”, “terribile”, “stranissimo”, “pazzesco”, “vergognoso”, “deplorevole”, etc. E’ una violazione grezza, tipica del giornalista inesperto ed ingenuo. Ma tutto sommato “onesta”, se confrontata con la categoria che segue. E’ frutto di impeto e si traduce spesso in un attacco personale. E’ la meno pericolosa, perché il lettore riesce con relativa facilità ad isolare il fatto notizia dal soggettivismo del giornalista. Un modo efficace per identificare questa forma di violazione è equipararla ad una critica espressa in un contesto di cronaca.

La seconda categoria è quella caratterizzata da un premeditato difetto di chiarezza. Qui il giornalista, nel narrare il fatto reale, vuole attribuire al soggetto un fatto diverso o ulteriore. E’ uno strumento subdolo al quale il giornalista, fermi i suoi cattivi propositi, deve necessariamente ricorrere perché la rappresentazione chiara, espressa, inequivoca del fatto diverso o ulteriore lo porterebbe ad una violazione diretta del requisito della verità. La violazione non appare prima facie, ma può essere individuata solo attraverso un’operazione che definisca prima il fatto diverso, poi la sua falsità o non riconducibilità al soggetto. Spesso il fatto diverso è in qualche modo richiamato nel titolo o nell’occhiello.

A questa categoria appartiene il cosiddetto sottinteso sapiente. Un classico caso è l’uso delle “virgolette” o degli eufemismi. Qui il giornalista usa i termini sapendo che il lettore li interpreterà in maniera contraria o comunque diversa da quanto suggerirebbe il dato formale letterale, stimolando un giudizio estremamente negativo e amplificando così gli effetti lesivi.

Altra tecnica riconducibile al premeditato difetto di chiarezza è quella degli accostamenti suggestionanti. Oltre a narrare il fatto attribuito al soggetto, il giornalista cita altri fatti che si riferiscono a soggetti diversi e più gravi, creando tra il primo e i secondi un collegamento implicito senza minimamente esteriorizzarlo. E’ il lettore che metterà in relazione il primo con i secondi.

A questa categoria appartengono anche le insinuazioni. Qui il fatto diverso o ulteriore, ovviamente peggiorativo, viene attribuito al soggetto comunicando espressamente al lettore che la relativa ipotesi “non è improbabile”, o “non si può escludere”, o che “si potrebbe azzardare”, o affermando che “quanto appreso fa pensare a”, etc., nella totale assenza di qualsiasi elemento obiettivo che possa permettere di affermarlo esplicitamente.

In ognuno di questi casi, l’informazione che ne deriva perde la sua originaria obiettività. Si può dire che la violazione del requisito della continenza formale è in sostanza una violazione indiretta del requisito della verità, perché con essa o si enfatizza il fatto (1^ categoria) o si induce il lettore ad attribuire al soggetto un fatto diverso o ulteriore (2^ categoria). Muta comunque il fatto originario. E mentre nella violazione (diretta) del requisito della verità il giornalista riferisce un fatto falso (perché inesistente o diverso da quello appreso dalla fonte), nella violazione del requisito della continenza formale il giornalista riferisce lo stesso fatto appreso dalla fonte, ma spinge il lettore a travisarlo per effetto degli artifici sopra descritti. Sotto questo aspetto, la violazione del requisito della continenza formale è una violazione indotta del requisito della verità.

Nella cronaca televisiva la problematica del requisito della continenza formale risulta ancor più complessa. In proposito è utile riportare un episodio eclatante. All’indomani delle stragi terroristiche di Londra del luglio 2005, l’emittente televisiva “Telepadania” trasmette più volte le immagini di un gruppo di immigrati festanti nei pressi della stazione ferroviaria di Cento (Ferrara), citando testimonianze che indicano nel successo delle azioni “kamikaze” londinesi il motivo di quelle manifestazioni di giubilo. Tutti i principali esponenti leghisti, ministri compresi, gridano allo scandalo. Si saprà poi che quelle manifestazioni di giubilo erano antecedenti alle stragi e riguardavano un matrimonio. La vicenda diverrà nota come “Il falso scoop di Telepadania”.

Ora, è evidente che si tratta di un clamoroso caso di violazione del requisito della verità. Attraverso la decontestualizzazione delle immagini del gruppo festante, si è creato un fatto falso: immigrati hanno festeggiato in Italia, pubblicamente, le stragi terroristiche di Londra. Violazione che avrebbe meritato quantomeno un intervento esemplare dell’Ordine dei Giornalisti.

Ma la vicenda offre lo spunto per riflettere sui modi con i quali il giornalista televisivo può violare il requisito della continenza formale. Oltre alla voce fuori campo che accompagna il servizio, il mezzo televisivo dispone di un efficace strumento che può rivelarsi micidiale: la tecnica di montaggio.

Immaginiamo un servizio trasmesso dall’ipotetica emittente “Teleapostolica” sulla comunità musulmana in Italia, che si soffermi sull’Imam e gli assidui frequentatori di una moschea. Intervistati singolarmente, rivendicano orgogliosi la propria fede, ma prendono le distanze da qualsiasi pratica terroristica. Successivamente una voce fuori campo incomincia a parlare del pericolo derivante dalla presenza, all’interno della vasta comunità islamica, di frange estremiste che solidarizzano con Bin Laden. I commenti e le immagini di distruzione e di morte riportano ai martiri della Jihad. E si alternano ai primi piani degli stessi intervistati intenti a pregare con in mano il corano, insieme ad inquadrature suggestive all’interno della moschea. La voce fuori campo ricorda le indagini della magistratura che hanno attribuito ad alcune moschee un ruolo chiave nella formazione di cellule terroristiche.

Ebbene, questo è un caso di violazione del requisito della continenza formale. La tecnica di montaggio induce il telespettatore a ritenere che gli intervistati abbiano appena espresso la loro contrarietà ad iniziative di matrice terroristica solo perché sollecitati da una fonte informativa. Quando, nel chiuso della loro moschea, al di fuori di un contesto pubblico, aderiscono alle posizioni più estremistiche.

Mentre nel caso di Telepadania si è creato e divulgato un fatto falso, violando così il requisito della verità, nel caso di Teleapostolica ciò che viene rappresentato dalle immagini ed evocato dalla voce fuori campo è vero; ma, tramite una raffinata tecnica di montaggio, si crea tra fatti veri un collegamento inesistente, suggerendo al telespettatore una conclusione falsa.

E non c’è dubbio che il mezzo televisivo dispone di tecniche di suggestione di gran lunga più sofisticate di quelle tipiche del mezzo cartaceo. Spesso la tecnica di diffusione della notizia televisiva si basa su un tipo di spettacolarizzazione (impossibile da ottenere con la carta stampata) ampiamente ricercata ed apprezzata, ma anche difficile da distinguere dai casi di violazione del requisito della continenza formale. Sotto questo aspetto, chi è chiamato a giudicare la violazione deve spesso compiere un grosso sforzo intellettivo per scoprire che una raffinata tecnica di montaggio nasconde, in realtà, un messaggio dalla elevatissima capacità lesiva.

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