LA DIFFUSIONE DI DATI SENSIBILI

I principi che regolano la diffusione dei dati sensibili nell’attività giornalistica sono pressoché identici a quelli già visti per i dati personali “comuni”. Il giornalista è dispensato dall’obbligo di rendere l’informativa di cui all’art. 13 del codice della privacy e di ottenere il consenso dell’interessato. Per la diffusione, i limiti sono quelli tipici del diritto di cronaca, con particolare riferimento alla “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3°, codice della privacy).

Tuttavia, nella categoria dei dati sensibili ne figurano alcuni di importanza tutta particolare. Accanto a quelli “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale”, l’art. 4, comma 1° lett. d), del codice della privacy inserisce i dati sulla salute e quelli relativi alla sfera sessuale. Per indicarli si è soliti usare il termine di dati “supersensibili”.

E’ agevole constatare come i dati “supersensibili” siano riferiti alla sfera privata dell’individuo in quanto tale, a differenza degli altri dati sensibili che lo individuano in quanto relazionato ad un “gruppo”. La loro importanza è dimostrata anche dal fatto che originariamente la L. n. 675/1996 (ossia il codice della privacy nella sua prima versione), nel dispensare già allora il giornalista dagli obblighi relativi all’informativa e al consenso, escludeva da questo privilegio proprio i “dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Differenziazione abolita solo con il D.Lgs. n. 171/1998, che ha definitivamente riservato all’attività giornalistica la medesima vantaggiosa disciplina per tutti i dati sensibili.

E il codice di deontologia dei giornalisti non ha trascurato la prevalente importanza dei dati “supersensibili” nella vita di un individuo, dedicando ad essi due specifiche disposizioni: l’art. 10 (“Tutela della dignità delle persone malate”) e l’art. 11 (“Tutela della sfera sessuale della persona”).

Entrambe le norme raccomandano al giornalista una particolare cautela nella diffusione dei relativi dati. Ma mentre per quelli sulla salute l’art. 10 sembra solo delimitare l’azione del giornalista, imponendogli il rispetto della “dignità”, del “diritto alla riservatezza” e del “decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali” (ad esempio, evitando la pubblicazione di immagini che ritraggono il malato sofferente o visibilmente debilitato), per i dati relativi alla sfera sessuale l’art. 11 pare categorico nel dire che “il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile”.

In realtà, la diversità di disciplina deriva da ragioni di ordine logico. Se in certi casi vi è senz’altro un interesse pubblico alla conoscenza dello stato di salute di un individuo (basti pensare a chi versa in coma dopo essere stato investito da un pirata della strada, o all’extracomunitario vittima di una barbara aggressione a sfondo razzista), non altrettanto può dirsi per le abitudini sessuali. Difficile immaginare un caso in cui le abitudini sessuali di una persona costituiscono fatto di interesse pubblico. Al massimo, per soddisfare una curiosità morbosa, potranno essere descritte in un giornale scandalistico, ma con il consenso dell’interessato.

Tuttavia, non si può considerare illecita la pubblicazione di aspetti della sfera sessuale di un individuo quando questi siano strettamente collegati a fatti di interesse pubblico. Del resto, è lo stesso principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 8 del codice di deontologia a dirlo: un’informazione anche dettagliata “non contrasta con il rispetto della sfera privata” quando risulti “indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”, dove il concetto di “sfera privata” include necessariamente quella sessuale.

Dunque la tutela della sfera sessuale di una persona non è assoluta, come farebbe pensare l’art. 11, comma 1°, del codice di deontologia, ma affievolisce di fronte all’esigenza informativa che nasce dal ruolo fondamentale assunto dal dato sensibile nella vicenda. Se non potranno essere descritte dettagliatamente le relazioni extraconiugali della donna che ha avvelenato il marito, potrà essere divulgata l’omosessualità dell’uomo sospettato di aver massacrato in un raptus di gelosia la moglie del proprio amante.

Sia l’art. 10 che l’art. 11 del codice di deontologia contengono specifici riferimenti al caso in cui il dato sensibile (relativo alla salute o alla sfera sessuale) interessi un personaggio pubblico. Anzi, i riferimenti coincidono letteralmente. Per entrambi (comma 2°) “la pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”. Qui è evidente il parallelismo con il concetto di essenzialità dell’informazione indicato dall’art. 6, comma 2°, secondo cui “la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”.

Per i dati relativi alla salute, nel caso del personaggio pubblico è piuttosto difficile ipotizzare una diffusione illecita quando lo stato di salute sia destinato ad incidere sulla sua posizione pubblica, ossia sul nesso che lo lega al pubblico, proprio perché in questo caso verrebbe rispettato il requisito della “essenzialità dell’informazione” richiamato dalla stessa norma. Anzi, qui sarebbe proprio l’occultamento dello stato di salute a confliggere con l’interesse sociale, poiché il rapporto tra personaggio e pubblico non verrebbe più rappresentato in termini di verità. Si pensi a Giovanni Paolo II quando gli fu diagnosticato il morbo di Parkinson, dopo le evidenti difficoltà manifestate in occasione dei suoi viaggi pastorali.

Al contrario, la tutela del personaggio pubblico sarà massima nel caso in cui la malattia non pregiudichi quella funzione, ossia il rapporto che lo lega al pubblico, che qui non subirebbe alcuna variazione. Il rapporto continuerebbe ad essere rappresentato nel rispetto del requisito della verità anche con l’occultamento dello stato di salute. Sarebbe quindi illegittima la diffusione della notizia del tumore diagnosticato al leader di un partito senza il suo consenso, se le sue condizioni sono ancora tali da non comprometterne le funzioni.

In ogni caso, quando la diffusione del dato sulla salute risulti essenziale all’informazione, anche per il personaggio pubblico varrà la regola del rispetto della dignità. Nel raccontare la verità, si dovranno evitare particolari inutili (ad esempio, l’inserimento di un catetere). A maggior ragione, la pubblicazione di immagini che ne evidenzino impietosamente il deperimento fisico.

Data la lettera della norma, nemmeno la sfera sessuale del personaggio pubblico è intangibile. Bisogna però verificare quale può essere quel fatto “essenziale all’informazione” che legittima la descrizione delle sue abitudini sessuali, partendo dal presupposto che deve trattarsi di un fatto incidente sulla sua posizione pubblica, ossia idoneo a rappresentare il suo rapporto con il pubblico in termini diversi rispetto a prima. Solo in questo caso la diffusione del dato sensibile potrebbe avere un’utilità sociale, nella misura in cui ristabilisca la verità. Anche se francamente non è facile immaginare la pubblicazione di particolari intimi relativi alla sfera sessuale nel perseguimento dell’essenzialità dell’informazione ma, contemporaneamente, “nel rispetto della dignità della persona”, come imporrebbe l’art. 11, comma 2°, codice di deontologia.

E’ chiaro che rispetterebbe il requisito dell’essenzialità dell’informazione la notizia che imputa al passato di cardinali come Ruini o Bagnasco frequentazioni con donne sposate o relazioni omosessuali, date le loro decise prese di posizione sulla sacralità della famiglia fondata sul matrimonio eterosessuale. Qui particolari, anche se decisamente intimi, della vita privata inciderebbero sulla credibilità del soggetto, ossia sul nesso che lo lega al pubblico; nesso che in questo caso la cronaca ricostruirebbe in termini di verità. Nella stessa ottica, potrebbe ritenersi divulgabile la relazione sessuale intrapresa dal presidente di una nota associazione anti pedofilia con una ragazzina di 15 anni, pur non costituendo quella relazione reato.

In nessun modo, invece, potrebbe essere ricondotto ad una legittima diffusione di dati sensibili il “caso Sircana”. Rendere noto che in una sera d’estate Sircana abbia accostato in macchina un transessuale non può soddisfare alcun interesse sociale, nonostante la rilevanza pubblica del soggetto. Un altro caso di grave violazione del diritto alla riservatezza attraverso l’illecita diffusione di un dato sensibile (sempre ammesso che la notizia sia idonea a descrivere un “orientamento” sessuale). Non si capisce come il fatto possa mettere in dubbio le competenze di Sircana quale portavoce del Governo, dunque dove sia l’utilità sociale della notizia. Qui il nesso tra fatto e funzione di rilevanza pubblica è del tutto assente. E, francamente, non si riesce a capire come alcuni abbiano potuto considerarla “notizia di rilevante significato politico”.

Un altro limite che il giornalista incontra nella diffusione di dati sensibili è quello previsto dall’art. 5, comma 1°, del codice di deontologia. Deve evitare “riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti”. Ossia, il giornalista non deve diffondere dati sensibili riferiti ai congiunti dei protagonisti della vicenda, o comunque a persone non direttamente collegate ad essa.

In teoria, molti fatti di cronaca possono essere descritti facendo ricorso ad un metodo narrativo che prevede la partecipazione di familiari o di persone vicine al protagonista, ma che non presentano alcun obiettivo collegamento con la vicenda. Soggetti che si limitano a fare da contorno. E l’attenzione del lettore è maggiormente sollecitata quando di quei soggetti vengono riportati particolari rientranti nella loro sfera privata, veri, che tuttavia hanno solo la funzione di dare colore alla vicenda principale. Ebbene, la norma vuole evitare quelle narrazioni che, lungi dall’essere funzionali alla completezza della notizia, sono privi di utilità sociale e servono esclusivamente il pettegolezzo, pregiudicando l’altrui riservatezza.

Tuttavia, non è agevole, né privo di rischi per la libertà di informazione, individuare i confini entro cui opera il principio di completezza della notizia. Ossia, concordare su quando finisce la notizia e incomincia il pettegolezzo. Per questo l’art. 5 del codice di deontologia si è incaricato di segnare normativamente quel limite, attraverso l’individuazione di un elemento univoco come il dato sensibile. Di conseguenza, nessun riferimento ad un dato sensibile è consentito quando il dato stesso non è parte integrante della notizia. Quindi, se è lecito divulgare l’appartenenza ai Testimoni di Geova (dato sensibile) di chi, in obbedienza ad un precetto religioso, rifiuta di far sottoporre ad emotrasfusione la moglie morente, non lo sarebbe se la moglie morisse per un caso di malasanità.

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