LA COMPLETEZZA DELLA NOTIZIA

Il concetto di “completezza della notizia” implica il dovere del giornalista di riportare una versione dei fatti che aderisca alla realtà in ogni suo elemento. Il giornalista deve "restituire” ai lettori l’accadimento così come è andato sviluppandosi nella realtà. Ciò non implica soltanto il non dover diffondere una notizia totalmente falsa. Nella quasi totalità dei casi, infatti, la notizia è costituita da un insieme di fatti collegati tra loro. Ebbene, tutti questi fatti devono essere veri e riportati integralmente. E’ quello che può essere definito il principio di corrispondenza tra fatto e notizia.

La completezza viene meno quando nel corpus della notizia si include un elemento fattuale non vero. Spesso accade che la notizia venga comunicata dalle “fonti ufficiali” in maniera piuttosto sbrigativa; e che il giornalista la apprenda in maniera disomogenea e frammentaria. E’ possibile, quindi, che un fraintendimento basato su una singola parola o su una confusa esposizione dei fatti da parte della fonte, induca il giornalista a riportare fatti inesistenti. E’ diffamatorio riportare la falsa notizia che un indagato è stato arrestato. Così come, nel dare la notizia di un’indagine su un gruppo accusato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, inserirvi una persona che in realtà, pur se nell’ambito della medesima indagine, è indagata solo per false fatturazioni.

Ma la completezza della notizia viene meno anche quando vi è omissione di fatti veri, quando la loro narrazione gioverebbe al soggetto leso. E’ diffamatorio tacere che esiste, nell’ambito di un’indagine giudiziaria, una testimonianza che se confermata dagli inquirenti scagionerebbe l’incolpato. Così come riferire, tra le varie ipotesi investigative illustrate in una conferenza stampa, soltanto quella che porta alla colpevolezza di un determinato soggetto.

La reputazione di un soggetto, però, può ritenersi lesa soltanto quando la discrepanza tra accadimento reale e rappresentazione della notizia sia apprezzabile. Non è diffamatorio riportare una notizia che si discosti dalla realtà per aspetti irrilevanti. Ad esempio, non è diffamatorio diffondere la notizia di un’indagine avviata nei riguardi del presidente di una società per reati finanziari e valutari commessi in regime di commissariamento, quando in realtà l’accusa si riferisce soltanto a reati finanziari commessi in regime ordinario (Trib. Roma 22 dicembre 1999).

Il giudizio che il lettore/ascoltatore della notizia finisce per esprimere nei confronti della persona interessata dal servizio è inevitabilmente guidato dal giornalista. E’ quindi necessario che quel giudizio non sia fuorviato da una inesatta rappresentazione della realtà.

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